Palazzo Silvani

Friday, May 23, 2008

Diario di un Esattore DOCUMENTI

ps: queste filmato è sperimentale e non ha audio
il materiale documentato in primo piano è una
enorme quantità di fotocopie che vorrebbero
dimostrare il reato in concorso tra noi esattori.
Ovvero io ero e sapevo quello che faceva un mio
collega al lavoro e viceversa.....
Naturalmente in orrizzontale e non verticale!!!!!!

Thursday, May 22, 2008

IL GIUSTO PROCESSO


1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge. - 2. Il contraddittorio in condizioni di parita`, il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole. - 3. Il giusto processo penale. -
4. La motivazione della sentenza. - 5. Il ricorso in Cassazione.
1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge.


La parola " processo " indica il " procedimento " che deve essere seguito perché si giunga ad una sentenza. Attraverso il processo si attua la giurisdizione, si riafferma la regola giuridica che è stata violata. Sono evidenti la difficoltà e delicatezza di questo procedimento, che deve essere regolare, equilibrato, in modo che esso giunga alla conclusione (cioè alla sentenza) dopo che le parti hanno potuto esporre le loro ragioni, e dopo che tutte le prove sono state regolarmente acquisite. In passato vi sono stati molti processi che non avevano le caratteristiche del " giusto processo " e che erano la maschera di vendette di carattere personale o politico. Il termine " giusto processo ", che è derivazione anglosassone, tende proprio a mettere in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma: " la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ".
2. Il contraddittorio in condizioni di parita` , il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole.
Ogni processo ha tre soggetti.Vi sono due " parti " ed il giudice.Le due parti sono:innanzitutto la parte (cioè il soggetto) che inizia il processo, e che nel linguaggio giuridico è chiamata: " attore ", nel senso che " agisce " in giudizio;in secondo luogo, la parte (il soggetto) che è citata e convocata davanti al giudice, e che è chiamata: " convenuto ".Il giudice è il " terzo " soggetto, davanti al quale si presentano le due " parti " litiganti per esporre le loro ragioni.La prima caratteristica che ogni processo deve avere è che le due " parti " del processo siano ascoltate dal giudice. " Sia ascoltata anche l'altra parte ", stabiliva un'antica regola del diritto romano. Ma attualmente si pretende qualcosa di più , e cioè che le due parti contendenti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità. Questa regola è particolarmente importante. Anche se una delle parti è costituita da un ente pubblico, o da un organo della pubblica amministrazione, deve esservi una posizione di parità: i due soggetti devono avere eguali possibilità di esporre le proprie ragioni davanti al giudice e di fornire le prove che ritengono più persuasive per sostenere le proprie tesi.Si tenga conto che questa regola, che è attualmente prevista nelle norme costituzionali (recentemente modificate con la legge costituzionale 2/1999), non è stata ancora compiutamente attuata, e la disciplina legislativa dei processi davanti al giudice amministrativo tende a privilegiare la pubblica amministrazione, che si trova in posizione di superiorità, e non di parità con la parte privata. Vi è poi da considerare che il processo è considerato giusto quando è rispettato il diritto di difesa, e il convenuto (o l'imputato, se si tratta di processo penale) può esporre le proprie ragioni, sottoponendole all'attenzione del giudice.In passato vi sono stati dei processi politici nei quali gli imputati non potevano parlare, e bastava soltanto la loro identificazione per mandarli alla ghigliottina o davanti al plotone di esecuzione. Vi sono stati anche dei processi nei quali gli imputati, minacciati nelle famiglie, confessavano dei reati che non avevano mai commesso (con la promessa - non mantenuta - di un trattamento mite). Tutto ciò ha violato, con il diritto alla difesa, il diritto ad un giusto processo. Oltre a ciò , il processo è considerato giusto quando è rapido. Nel procedimento giurisdizionale, il giudice, dopo avere ascoltato l'accusa e la difesa, emana la sentenza. Questo procedimento deve essere veloce, rapido, perché la lentezza della giustizia è una forma di negata giustizia. La lentezza dei processi nel nostro paese è un male antico, ed è stato denunciato da tempo, ma senza grandi risultati. Il Muratori e lo stesso Beccaria (nonché altri studiosi) hanno lamentato la lunghezza estenuante dei processi, che alimenta le parcelle degli avvocati, ma lascia in sospeso delle situazioni che devono invece essere risolte. Una giustizia che arriva tardi, non è giustizia.L'articolo 111 della Costituzione (" la legge assicura la ragionevole Durata del processo ") indica che questo problema dovrà essere risolto da una legge futura, che dovrà assicurare al processo una durata " ragionevole ".Allo stato attuale, quindi, il cammino della giustizia è ancora lento.
3. Il giusto processo penale.
Le regole per il " giusto processo penale " sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona.Il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi.Si deve anche tenere conto che nel vigente sistema giuridico è stabilita la presunzione di innocenza, e quindi la persona accusata di un reato, sino a quando non vi sarà una sentenza definitiva (e cioè non più appellabile), deve essere considerata innocente.Questa regola può sollevare delle perplessità in coloro che ritengono che in certi casi sia necessaria una giustizia molto rapida, senza troppi cavilli e formalismi, ma essa appare come una regola di civiltà giuridica, e comporta anche le seguenti conseguenze:
la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente dell'accusa che è stata elevata a suo carico e dei motivi di essa;
deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
deve poter interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
deve poter ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
deve poter essere assistita da un interprete, nell'ipotesi che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo.Oltre a ciò , è previsto che anche nella formazione della prova vi sia il contraddittorio. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni prodotte da chi non ha voluto rispondere alle domande da parte dell'imputato o del suo difensore. A quanto esposto si deve aggiungere che la legge 24 marzo 2001, n. 89 ha stabilito un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si tratta di un'attuazione limitata di queste regole che si applicano soltanto per il processo penale (e non, quindi, per il processo civile e amministrativo); una compiuta tutela della persona comporterebbe che esse fossero rispettate in tutti i tipi di processi.
4. La motivazione della sentenza.
Un'altra garanzia processuale è quella della motivazione della sentenza.In certi momenti storici, vi sono state delle sentenze dove la pena (talora di morte) era inflitta senza motivazione. Quelle non erano sentenze, ma semplici omicidi nascosti sotto la maschera di un falso processo. Infatti, la sentenza non può essere costituita soltanto dal dispositivo (cioè da quella parte della sentenza che decide, dispone: ad esempio, il Sig. Bianchi è condannato a 2 anni di carcere; oppure il Sig. Rossi è condannato a restituire al Sig. Neri la somma di 2000 euro, ecc.) Il dispositivo è la conseguenza di un ragionamento del giudice nel quale sono analizzati gli elementi di fatto, le prove, e questi elementi di fatto sono considerati in base alle norme di legge che il giudice deve fare rispettare.Questo complesso ragionamento del giudice è la motivazione della sentenza, che deve essere resa pubblica, in modo che, ad esempio, sia l'imputato Sig. Bianchi, sia tutta la collettività, conoscano le ragioni per cui il Sig. Bianchi è stato condannato. Se le ragioni non saranno convincenti, il Sig. Bianchi potrà ricorrere in Appello, e poi (in un terzo grado per motivi di diritto) in Cassazione, affinché la sentenza sia modificata. Nella pratica quotidiana, specie penale, viene prima pronunciato pubblicamente il dispositivo (cioè quello che è stato disposto, deciso) e la motivazione scritta (che talora è complessa, e tiene conto dei vari argomenti proposti dalle due parti in giudizio) è resa pubblica successivamente, con il " deposito " della sentenza integrale nella cancelleria.
5. Il ricorso in Cassazione.
Un'altra forma di garanzia contro i provvedimenti sulla libertà personale è prevista nella Costituzione (articolo 111, comma 7) che stabilisce che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronun- ciati dai giudici ordinari e speciali, e viziati da violazione di legge, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Questa previsione (che stabilisce delle limitazioni per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) deve essere inquadrata nel momento in cui è stata emanata la Costituzione, allorché la Corte di cassazione era l'unico organo giurisdizionale di " livello " superiore. Anche oggi la Corte di cassazione ha la posizione di suprema magistratura ordinaria, ma alcuni problemi relativi alla libertà personale sono stati demandati al " Tribunale della libertà " (che è il Tribunale del Capoluogo di provincia nel quale ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento: non si tratta quindi di un nuovo Tribunale, ma di un procedimento speciale per il riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale).

OROSCOPO:
se si và a sentenza a fine giugno,c'è la condanna certa
se si arriva a settembre (pare di no) potrebbe essere un tantino piu' favorevole...

sarebbe tutto prescritto.........ma............
e allora cosa aspettiamo......condanniamoli questiì delinquenti!!!!
Come sempre in tutte le "nostre "storie.....tocca sempre all'autore materiale
e non al mandante......come dire condannare dodici prostitute e non il pappa!!!!!


Monday, May 19, 2008

ENZO TORTORA

Sono vent'anni che Enzo Tortora simbolo della ingiustizia e cialtroneria altrui,
non c'è piu'...Ricordo quando mio padre me lo fece conoscere.
Allora dirigeva un giornale a Bologna e cercava per me un lavoro provvisorio
In questi giorni la sua commemorazione il ricordo.
Il frutto anche di un cattivo modo di fare giornalismo...
Oggi rivivo questo nell'accanimento sul caso Cogne.......Non si fà altro che parlare di
questo. Inoltre un interessamento di politici indotti dalla compassione....
Non entro in merito nella vicenda ne ho abbastanza della mia.....
Dico solo questo: nessuno ha mai promosso un'interrogazione parlamentare sul perchè tutti gli esattori d'Italia si trovarono sotto inchiesta.Anzi qualcuno pure li scherni!
Furono però fatte interrogazioni sulle cartelle pazze....Ho scritto già su questo argomento e
mi scuso con il lettore eccetto uno,se mi ripeto.....
Comunque strano il nostro modo di far politica....ipocrita sicuramente e soprattutto dimostra sempre che ci sono figli di un dio minore......
Ma quello piu' pericoloso è che si comincia a giustificare certi fatti....... e i miei
quattordici anni.....dicono tutto!!!!

Friday, May 16, 2008

ARRINGA AVVOCATURA DELLO STATO

Sunday, May 11, 2008

Udienza dibattimentale del 16 MAGGIO 2008
Oggi con inizio alle 9,30
Appello del Giudice
poi ha preso la parola il Responsabile Civile.
Lo stesso,ha iniziato tentando di estraniare dalle proprie responsabilità la banca ipotizzano quest'ultima parte lesa *e ha depositato memorie tecniche.
Poi hanno preso la parola i difensori degli imputati.
Il primo che è un illustre personaggio del foro bolognese ha illustrato al signor Giudice
i propri dubbi sui tempi della prescrizione dovuta anche alla giacenza in Cassazione e
del suo viaggio per questo motivo nella capitale dove piacevolmente ha ricordato
una ottima amatriciana.Secondo lui e altri sarebbe già tutto prescritto!Comunque ha ridimensionato le nostre non volute colpe accumulate in quattordici anni. L'ha chiamato "pasticcio cavour" come il blog.....
Devo dire che l'amatriciana è davvero buona anche se l'origine di questa storia parte da una o diverse carbonare....(inteso come piatto)
Anche se qualcuno si è volutamente adoperato per fare la"festa" a questo servizio prestandosi
a fare indagini proprie non credo al di fuori del proprio orario di lavoro......
A seguire altri quattro difensori di singole posizioni .
L'ultimo mi pare sia stato piu' tecnico e ha sollevato molti dubbi e soprattutto l'azione esercitata dall'agente incompleta e quindi priva di ipotetico danno...
Durante l'udienza è stata rievocata l'assoluzione del Giudice Raffa che non era comunque
poi cosi' "scandalosa" come hanno cercato di dimostrare..anzi molto azzeccata...
L'epoca storica dei fatti,i tempi che cambiano e il pesce grosso che non c'è piu'!!!!

Peccato che nell'uscire incappi in discorsi negativi fatti sempre da chi non dovrebbe farli.....
Questo fà incazzare perchè vedo addirittura che in certi processi sicuramente piu' importanti il difensore pur consapevole della colpevolezza del proprio assistito.....fa di tutto per dissuadere il giudicante.....da noi.....è diverso....
Da noi sono meri errori.....c'è la certezza di questo......ma forse continuano a esserci cose
poco chiare alla fonte....tutto qui'!!!

* ci vuole un bel coraggio e fantasia....ma quella non manca in questa vicenda ben farcita di tante cosucce...
A volte piu' di altre è sgomento essere protagonista e spettatore contemporaneamente in un'aula di Tribunale gremita di.....colleghi nelle stesse condizioni un folto gruppo di Avvocati molti tirocinanti e naturalmente le parti istituzionali......però che umiliazione sentirsi chiamare imputato da tanti anni per essere andato a lavorare in banca.......
Intanto pare debba prendere delle ferie per essere presente al processo,mentre prima era un permesso retribuito.......

Wednesday, May 07, 2008

Bologna,l'agenzia integrale
(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAG - Venticinque condanne a pene che vanno dai sette anni e mezzo ai tre anni e un mese - con l'applicazione dell'indulto se concedibile - sono state chieste dal Pm Antonello Gustapane al processo per falso ideologico continuato che vede imputati 33 esattori della Cassa di Risparmio di Bologna, accusati di aver redatto nei primi anni '90 verbali di irreperibilita' di pignoramento falsamente negativi. Per gli altriotto esattori Gustapane ha considerato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e quindi ha chiesto l'assoluzione per prescrizione. Le condanne piu' pesanti, sette anni e sei mesi, sono state chieste per i tre responsabili dell'ufficio dei riscossori. In linea generale la condanna e' stata chiesta per quegli esattori accusati di piu' di mille verbali falsi(fino a 8.063) e l'assoluzione per quelli sotto i mille. Oggi ha parlato anche l'avvocato dello Stato Fausto Baldi: ha sottolineato che, fatta salva la responsabilita' penale dei singoli riscossori, le azioni furono determinate anche dall'azione costante di pressione sugli esattorida parte dell'organizzazione dalla Carisbo. E gli esattori non avrebbero tratto nessun utile diretto. Il processo proseguira' il 13 maggio e poi il 23 e 25 giugno. Inizialmente gli imputati erano accusati anche di truffa, ma il reato nel frattempo si e' prescritto. E a settembre dovrebbe prescriversi anche il reato di falso ideologico continuato. Quindi e' un processo che, al limite con l'appello, finira' in prescrizione. Tutta la vicenda giudiziaria degli esattori ha avuto un andamento macchinoso: l'hanno condotta in tempi e modi diversi 6-7 Pm diversi. Poi, quando il troncone principale era arrivato a processo, c'era gia' stata un'assoluzione.Il giudice unico aveva prosciolto gli imputati, perche' il fatto non sussiste, in seguito a istanze predibattimentali.
Ma la Cassazione, a cui aveva fatto ricorso la Procura, aveva rimesso gli atti al Tribunale di Bologna per ricominciare il processo. Poi erano confluiti nel processo altri 'pezzi' dell'inchiesta. Nel febbraio 2006 era stata respinta dal giudice una questione di legittimita' costituzionale relativa alla legge exCirielli sollevata dai difensori di tutti gli imputati (tranne uno). L'ultimo intoppo era stato quello di una udienza del filone principale saltato per il mancato deposito delle trascrizioni della precedente udienza. L'indagine principale sugli esattori era cominciata nel '95, ed era stata condotta dagli uomini della Guardia di Finanza.L'accusa era quella di aver danneggiato il ministero delle Finanze e 53 Comuni nell'ambito del servizio di riscossione dei tributi, che la banca bolognese svolgeva in regime di concessione per conto dei Comuni.Quando scatto' l'indagine, secondo gli investigatori il meccanismo aveva fatto perdere all'erario a Bologna svariate centinaia di miliardi di lire. (ANSA).

Tuesday, May 06, 2008


Questo è quello che dice il giornale,non dice però che la Corte dei Conti ha gia condannato l'Istituto di Credito e in via sussidiaria gli esattori che erano istigati
e non avevano nessun interesse personale! Inesattezze che contribuiscono ad infangare sempre i soliti......A parole.....è tutto semplice!!!

Monday, May 05, 2008

UDIENZA DIBATTIMENTALE DEL 5 MAGGIO 2008
(richiesta del Pubblico Ministero,Avvocato dello Stato e parti civili)

Verso le 9,30 il Giudice dopo l'appello ha dato la parola al pubblico Ministero.
Questi ha ringraziato per il lavoro svolto la Guardia di Finanza e il Signor Giudice che,
è riuscito a portare a termine un processo che altrimenti come tanti altri sarebbe stato
completamente prescritto. Il Pubblico Ministero titolare ha elencato a ritroso gli imputati cominciando dalle pene esigue.I primi otto imputati sono stati condannati a un anno o poco piu' e se possono beneficiare dell'indulto,pena prescritta,e cosi' via tre anni,quattro poi io quattro e sette mesi poi cinque e infine sette anni per i tre responsabili.
Il criterio fa un po dubitare anche perchè è rimasto quello di quattordici anni fa.
Dalle registrazioni a cronologico se al giorno erano 19 tutto bene se superiori a 20
tutti falsi. Ma chi l'ha detto? Quindi in base a queste risultanze e somme sono state criteriate
le pene.


L'Avvocato dello Stato pur definendoci complici consapevoli e vittime di un sistema già in
essere e che non ci avantaggiava ha messo in risalto l'importanza del mio interrogatorio (22 febbraio) dove ho dato tutto me stesso per far capire al Giudice che non ero e non sono un delinquente. L'Avvocato dello Stato quindi pur usando il bastone e la carota ha fatto capire come stavano le cose e inaspettatamente ha riconosciuto la nostra operosità e onesta'. Poi si è meravigliato che i responsabili coinvolti fossero solo in tre e, stupito, ha chiesto come mai al PM che non c'era.

Mentre due Avvocati di alcuni comuni della provincia (che spero presto di poter elencare) non solo hanno chiesto la conferma delle pene ma anche di riconoscerci responsabili del danno causato e una provvisionale. Questi comuni che avrebbero potuto accettare una transazione non l'hanno fatto. Quindi io ritengo che questo sia un accanimento nei confronti di singoli individui lavoratori e non contro eventualmente una struttura bancaria.
Responsabilità solidale? Chi sbaglia paga.....mi pare che da noi sia tutt'altro che cosi'.

Lo sgomento è d'obbligo credo nel nostro paese dove continuamente siamo potragonisti di fatti delittuosi (veri) e troppo spesso finisce tutto nel nulla tranne per la vittima e i suoi familiari. Quale senso dello Stato....quale!!!!!!

Saturday, May 03, 2008





















Una breve gita all'Alpe di Siusi prima di conoscere le richieste delle accuse.
Si vocifera che la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha decretato che nessuna sentenza puo'
essere emessa dopo il decimo anno di un processo.Un processo dovrebbe durare circa tre anni.Visto che il mio caso ha superato il
quattordicesimo mi chiedo di che nazionalità faccio parte!